Articolo 19 – Bandi di concorso
1. Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche amministrazioni pubblicano i bandi di concorso per il reclutamento, a qualsiasi titolo, di personale presso l’amministrazione.
2. Le pubbliche amministrazioni pubblicano e tengono costantemente aggiornato l’elenco dei bandi in corso, nonché quello dei bandi espletati nel corso dell’ultimo triennio, accompagnato dall’indicazione, per ciascuno di essi, del numero dei dipendenti assunti e delle spese effettuate.
Regolamenti per il reclutamento del personale
Regolamenti per il reclutamento del personale Modello di organizzazione e gestione – Protocollo di gestione del personale, dei rimborsi spese ed utilità ai dipendenti ed amministratori Allegato - G